Cass. civ. n. 11944 del 07 maggio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rettifica del reddito di una società di persone - Impugnazione - Litisconsorzio necessario tra società e soci - Configurabilità - Cause relative alla società ed ai soci decise separatamente nella fase di merito - Giudizio di cassazione - Riunione delle cause in luogo della declaratoria di nullità - Possibilità - Condizioni - Fondamento - Attuazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Necessità.


Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 29843 del 2017

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29
Costituzione art. 24
Costituzione art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 101
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

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