Cass. civ. n. 5961 del 10 maggio 2000
Testo massima n. 1
Nell'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile a norma dell'art. 102 dell'abrogato codice di procedura penale per allontanamento dall'udienza od omessa presentazione delle conclusioni, trova applicazione, per quanto attiene alla prescrizione dell'azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni, la disposizione dell'art. 2945 comma terzo c.c. che esclude l'effetto interruttivo permanente della prescrizione, stabilendo che il nuovo periodo prescrizionale riprende a decorrere dalla data dell'atto interruttivo.
Testo massima n. 2
Qualora la parte si sia costituita in giudizio a mezzo di due procuratori è valida la notifica dell'impugnazione presso uno dei due procuratori, ancorché la parte abbia eletto domicilio presso l'altro.
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