Cass. civ. n. 10805 del 3 dicembre 1996
Testo massima n. 1
Il creditore di un'obbligazione pecuniaria che chiede inizialmente la condanna del debitore al risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento nella misura degli interessi legali e poi nel corso del giudizio chiede anche il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 secondo comma c.c., modifica l'originario oggetto della domanda fondandolo su altre ragioni di danno — da dimostrare — e perciò soggiace alle relative preclusioni processuali.
Testo massima n. 2
Mentre il diritto fondato su una sentenza di condanna (nella specie pagamento degli interessi legali moratori) si prescrive in dieci anni dal suo passaggio in giudicato, il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento ad essa (nella specie maggior danno ai sensi dell'art. 1224 secondo comma c.c.) matura giorno per giorno, così come la sua prescrizione, quinquennale ai sensi dell'art. 2947 primo comma c.c.; perciò esso è prescritto per i danni verificatisi nel quinquennio precedente al suo esercizio.
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