Cass. civ. n. 11964 del 7 maggio 2025
Testo massima n. 1
COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE
Sentenza CGUE del 25 aprile 2024 (C-276/22) - Art. 25 l. n. 218 del 1995 e art. 2381 c.c. - Interpretazione - Restrizioni agli atti di gestione - Applicabilità a società con sede in altro Stato membro - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Alla luce della pronuncia della CGUE del 25 aprile 2024 (causa C-276/22), l'art. 25, comma 1, della l. n. 218 del 1995 non può essere interpretato nel senso che una società costituita in uno Stato membro, la cui sede amministrativa o il cui oggetto principale si trova in Italia, è integralmente soggetta alla legge italiana, in quanto ciò comporta una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dall'art. 54 del TFUE, che può essere limitata solo se giustificata da motivi imperativi di interesse generale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, in applicazione degli artt. 25 l. n. 218 del 1995 e 2381 c.c., aveva dichiarato nullo l'atto di attribuzione di poteri gestori ad un terzo estraneo alla compagine della società, avente sede in Lussemburgo ed esercente la propria attività in Italia).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Legge 31/05/1995 num. 218 art. 25 com. 1
Cod. Civ. art. 2381
Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 54