Cass. pen. n. 11981 del 22 dicembre 2023
Testo massima n. 1
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Giudizio di appello - Conferma della sentenza di condanna - Sostituzione della pena detentiva - Procedura informativa prevista dall’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.
In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello che confermi la sentenza di condanna, lasciando invariata la pena, non deve acquisire il consenso dell'imputato alla sua sostituzione, attraverso la procedura informativa prevista dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., essendo a tal proposito sufficiente la richiesta di sostituzione di quella pena che l'imputato ha già formulato con l'atto di gravame.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58