Cass. civ. n. 11993 del 05 maggio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Ravvedimento operoso - Natura negoziale


- Conseguenze - Annullamento per errore determinante - Natura formale o sostanziale della violazione - Rilevanza - Esclusione - Ragioni. La scelta di avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 è di carattere negoziale, costituendo dichiarazione di volontà suscettibile di annullamento per errore determinante; pertanto, ai fini dell'istanza di rimborso delle somme così versate, rileva esclusivamente l'errore, essenziale e riconoscibile, ex art. 1428 c.c., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento, e non la natura, formale o sostanziale, della violazione, o la mancanza "ab origine" dei presupposti sanzionatori, poiché ancorare l'istanza di rimborso a tali elementi è in contrasto con la libera scelta di soddisfare la pretesa tributaria senza porla in discussione, beneficiando peraltro di un trattamento sanzionatorio ridotto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 33974 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1428

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