Cass. civ. n. 11999 del 07 maggio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Deduzione costi - Inerenza - Sproporzione - Indice sintomatico dell'assenza di inerenza - Conseguenze sul piano probatorio - Fattispecie.


In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur riconoscendo l'eccessività dei costi pubblicitari rispetto ai ricavi, li aveva ritenuti inerenti all'attività d'impresa sul mero rilievo che la pubblicità può costituire strumento di ampliamento della clientela e di incremento del volume di affari, senza alcuna verifica, da compiersi sulla scorta di precise allegazioni e prove da offrirsi dal contribuente, della loro concreta destinazione alla produzione).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 18904 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

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