Cass. civ. n. 1084 del 13 febbraio 1984
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Al fine dell'applicazione del principio che la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre durante il rapporto solo quando questo non sia assistito da garanzia di stabilità, tale stabilità deve essere ravvisata ogni qual volta il rapporto stesso, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia del recesso del datore di lavoro alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su dette circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Questa situazione si verifica nei rapporti soggetti alla disciplina dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), tenuto conto che l'ordine di riassunzione del lavoratore illegittimamente licenziato, contemplato dall'art. 18 dello statuto medesimo, assicura l'indicata stabilità, perché, pur se non suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica, trova adeguata sanzione nell'obbligo del datore di lavoro inadempiente di versare comunque, ed a tempo indeterminato, la retribuzione al dipendente non riassunto.
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