Cass. civ. n. 12027 del 07 maggio 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Vigili del fuoco - Personale volontario - Condanna per reato doloso - Radiazione - Provvedimento necessitato - Ragioni - Fattispecie.


La radiazione dagli elenchi dei vigili del fuoco volontari ex art. 35, comma 2, della l. n. 521 del 1988 non costituisce esercizio di potestà disciplinare bensì conseguenza automatica della condanna penale per un reato doloso, configurando un'ipotesi di decadenza dovuta alla perdita dei requisiti morali e di condotta incensurabile richiesti per l'iscrizione e indispensabili in ragione delle funzioni, anche di polizia giudiziaria, conferite ai suddetti volontari. (Nella specie, la S.C., in riforma dell'impugnata sentenza, ha confermato il provvedimento di radiazione di un soggetto nei cui confronti era stata emessa sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale di gruppo ex artt. 110 e 609-octies c.p., in ragione della equiparazione della stessa alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 8967 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.
Legge 05/12/1988 num. 521 art. 35 com. 2
DPR 06/02/2004 num. 76 art. 20 com. 1 lett. F
Decreto Legisl. 13/10/2005 num. 217 art. 5
Legge 01/02/1989 num. 53 art. 26 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST. PENDENTE

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