Cass. civ. n. 15149 del 23 novembre 2000

Testo massima n. 1


Nei rapporti tra assicuratore della responsabilità civile ed assicurato ai fini della cessazione della sospensione inerente ai diritti dell'assicurato iniziati per effetto della comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da costui proposta, non sufficiente una sentenza di condanna, anche se esecutiva, dell'assicurato al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato, ma è invece necessario, ove la determinazione quantitativa del credito dell'assicurato avvenga giudizialmente, che la sentenza sia passata in giudicato.

Testo massima n. 2


Qualora il corso della prescrizione sia stato sospeso dalla richiesta stragiudiziale all'assicuratore ai sensi dell'art. 2952 n. 4 c.c., anche se effettuata dallo stesso danneggiato, non è necessaria una nuova comunicazione relativa alla proposizione della domanda giudiziale, restando la prescrizione sospesa fino a quando il credito non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del danneggiato non sia prescritto.

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