Cass. civ. n. 29883 del 19 dicembre 2008

Testo massima n. 1


Si prescrive in un anno, a norma dell'articolo 2952 cod. civ., e non nel diverso termine di cui all'articolo 2947 cod. civ., ed inizia a decorrere dalla data di pagamento, il diritto alla rivalsa che ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, ult. periodo, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 - "ratione temporis" applicabile (come nella specie) - è riconosciuto all'assicuratore nei confronti dell'assicurato a seguito dell'azione di danni esperita nei propri confronti dal danneggiato per sinistro stradale.

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