Cass. civ. n. 12064 del 08 maggio 2023
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Onere di contestazione - Ambito - Fatti ignoti alla parte - Esclusione - Fattispecie.
L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di manutenzione del possesso, aveva ritenuto non contestati fatti ignoti al proprietario del bene, quali la durata ultrannuale del possesso e il suo carattere continuo e non interrotto.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.