Cass. civ. n. 12068 del 03 maggio 2024
Testo massima n. 1
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IMPUTAZIONE Valore venale del bene all'atto della divisione - Irrilevanza - Valore venale del bene all'atto dell'apertura della successione - Computo - Necessità.
I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 726
Cod. Civ. art. 747