Cass. pen. n. 1209 del 22 settembre 2023

Testo massima n. 1


GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Imputato non comparso in assenza di indicazione di legittimo impedimento - Omessa dichiarazione di assenza - Rinvio dell'udienza - Omessa comunicazione del rinvio all'imputato - Nullità assoluta - Esclusione - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Ragioni.


All'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, di cui non sia stata dichiarata l'assenza, deve essere data comunicazione del rinvio dell'udienza, la cui omissione non integra un'ipotesi di mancata citazione, ma dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, da eccepire nella prima occasione processuale utile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 24955 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST.

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