Cass. civ. n. 12092 del 08 maggio 2023

Testo massima n. 1


CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE Concorrenza sleale – Realizzazione dell’atto lesivo da un terzo interposto – Terzo dipendente dall’imprenditore concorrente e terzo non dipendente – Distinzione – Conseguenze sul piano della responsabilità.


In tema di concorrenza sleale, qualora l'atto lesivo sia posto in essere da un terzo interposto, occorre distinguere tra l'ipotesi in cui costui sia un dipendente dell'imprenditore avvantaggiato, nel qual caso quest'ultimo risponde dell'illecito ai sensi dell'art. 2049 c.c. purché sussista un nesso di "occasionalità necessaria" fra l'incarico affidato al terzo e il compimento dell'atto pregiudizievole, e la diversa ipotesi in cui l'interposto non sia un dipendente dell'imprenditore, nel qual caso la responsabilità di quest'ultimo si collega all'art.2598 c.c., nella parte in cui qualifica illecito concorrenziale anche l'avvalersi "indirettamente" di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, sempreché, tuttavia, pur in assenza di una partecipazione anche solo ispirativa dell'imprenditore, l'atto del terzo corrisponda al suo interesse e l'interposto si trovi con esso in una relazione tale da qualificarne l'agire come diretto ad avvantaggiarlo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 742 del 1981

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2049

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