Cass. civ. n. 12096 del 08 maggio 2023

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Morte della parte del giudizio presupposto - Diritto dell’erede all’indennizzo “iure successionis” e “iure proprio” - Distinzione temporale delle fasi processuali in relazione alla loro costituzione - Necessità - Fondamento.


In tema di equa riparazione, in caso di morte della parte del giudizio presupposto, ai sensi della l. n. 89 del 2001, per il riconoscimento dell'indennizzo spettante agli eredi, i quali abbiano agito sia "iure haereditatis" sia "iure proprio", non può assumersi come riferimento temporale l'intero procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali, al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, restando preclusa la possibilità di cumulare il danno sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi in seguito al loro intervento in giudizio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17685 del 2021

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 110
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

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