Cass. civ. n. 12110 del 06 maggio 2024
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA Per mancata intimazione dei testi da escutere - Eccezione della parte - Termini.
In tema di prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 250 c.p.c., nel caso di ingiustificatamente omessa citazione dei testi per l'udienza fissata per il loro esame e di loro mancata comparizione spontanea, la decadenza dalla prova dev'essere eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza alla quale si riferisce l'inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 250