Cass. civ. n. 12113 del 06 maggio 2024

Testo massima n. 1


AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE Indennità suppletiva di clientela - Erogazione - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.


In tema di contratto di agenzia, l'indennità suppletiva di clientela - emolumento previsto esclusivamente dalla disciplina collettiva (a partire dall'accordo economico collettivo del 18 dicembre 1974, con previsione reiterata negli accordi successivi) - presuppone soltanto lo scioglimento del contratto ad iniziativa del mandante e per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, trattandosi di compenso che trova fondamento nel principio di equità, sicché per la sua erogazione non occorre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 1571, comma 1, c.c. (Principio affermato in relazione all'art. 12 dell'A.E.C. del 16 febbraio 2009, applicabile ratione temporis).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2126 del 2001

Normativa correlata

Contr. Coll. 16/02/2009 art. 12
Cod. Civ. art. 1751 com. 1 CORTE COST.
Contr. Coll. 18/12/1974

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE