Cass. civ. n. 12116 del 08 maggio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda di reintegra nel possesso proposta quale proprietario esclusivo - Contestazione con il motivo d'appello del riconoscimento del compossesso anziché del possesso esclusivo - Domanda nuova - Esclusione.


Non integra domanda nuova, inammissibile in appello, la deduzione dell'attore che abbia prima affermato di essere proprietario esclusivo e poi comunista della cosa posseduta, in quanto le indagini di carattere petitorio sono consentite nel giudizio possessorio soltanto al fine di valorizzare e qualificare situazioni di fatto denuncianti di per sé l'esistenza del possesso, "ad colorandam possessionem", potendosi il titolo esaminare solo come fatto probativo del possesso e non come fonte del diritto, sicché ogni nuova prospettazione di carattere petitorio da parte dell'attore in possessorio riguarda solo il fondamento del possesso, senza integrare domanda nuova.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4755 del 1977

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 345
Cod. Civ. art. 1117

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