Cass. civ. n. 12128 del 8 maggio 2023

Testo massima n. 1


SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE


Fusione o incorporazione - Effetti giuridici - Adempimento delle formalità pubblicitarie - Legittimazione ad impugnare della società risultante


dalla fusione di quella presente in primo grado (o incorporante la stessa) - Prova del predetto adempimento - Necessità. Gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione; ne consegue che - ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente - è necessaria la prova del predetto adempimento.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2504 com. 2
Cod. Civ. art. 2504 bis
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 110
Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 342

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Precedenti: Cass. civ. n. 9013/1999

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