Cass. civ. n. 12183 del 8 maggio 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA
Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Cassazione parziale - Estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione - Conseguenze - Nullità del precetto - Fondamento.
In tema di esecuzione forzata, ove il titolo esecutivo di formazione giudiziale sia stato oggetto di cassazione parziale, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione non solo di quest'ultimo ma dell'intero processo, con conseguente caducazione dello stesso titolo esecutivo giudiziale, ad eccezione di quelle statuizioni di esso già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate o non cassate; ne deriva che è nullo sia il precetto intimato sulla base delle statuizioni direttamente formanti oggetto di cassazione parziale, che avrebbero dovuto essere "sub iudice" nel processo di rinvio, poi estinto, sia quello intimato sulla base delle statuizioni da esse dipendenti le quali, in forza dell'effetto espansivo "interno" di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., sono anch'esse travolte e caducate dalla cassazione parziale.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 310
Cod. Proc. Civ. art. 336
Cod. Proc. Civ. art. 393
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE