Cass. civ. n. 12216 del 08 maggio 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IPOTECA GIUDIZIALE Assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile - Ipoteca ex art. 8 della l. n. 898 del 1970 per una somma corrispondente alla capitalizzazione dell’assegno - Esecuzione forzata sui beni ipotecati - Limiti.


In tema di assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile, l'iscrizione di ipoteca sui beni dell'obbligato fino alla concorrenza di una somma corrispondente all'importo della capitalizzazione del suddetto assegno, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 898 del 1970, consente al creditore, nell'espropriazione forzata dei beni ipotecati, di far valere il suo credito soltanto nei limiti dei ratei già maturati alla data dell'intervento nella procedura e, comunque, non oltre il momento in cui il processo si chiude con la distribuzione del ricavato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12309 del 2004

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8

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