Cass. pen. n. 12225 del 26 gennaio 2024

Testo massima n. 1


COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE - Spostamenti di competenza derivanti dalla connessione tra procedimenti - Presupposti - Pendenza dei procedimenti, anche se in diverso stato o grado - Necessità - Onere della prova.


In tema di competenza per territorio, per l'applicazione del disposto di cui all'art. 16, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è necessario che i diversi procedimenti tra i quali sussiste connessione teleologica siano effettivamente "pendenti", pur se non necessariamente nello stesso stato e grado, incombendo sulla parte che formula l'eccezione di incompetenza l'onere di provare il fatto processuale da cui dipende il suo accoglimento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 40676 del 2018

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 com. 1 lett. C)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8

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