Cass. pen. n. 12225 del 26 gennaio 2024
Testo massima n. 1
COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE - Spostamenti di competenza derivanti dalla connessione tra procedimenti - Presupposti - Pendenza dei procedimenti, anche se in diverso stato o grado - Necessità - Onere della prova.
In tema di competenza per territorio, per l'applicazione del disposto di cui all'art. 16, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è necessario che i diversi procedimenti tra i quali sussiste connessione teleologica siano effettivamente "pendenti", pur se non necessariamente nello stesso stato e grado, incombendo sulla parte che formula l'eccezione di incompetenza l'onere di provare il fatto processuale da cui dipende il suo accoglimento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8