Cass. pen. n. 1223 del 07 novembre 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Sentenza di primo grado di assoluzione - Appello della parte civile per rivalutazione della prova dichiarativa - Conferma dell'assoluzione in appello - Violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.


Il giudice d'appello che conferma la sentenza di assoluzione impugnata dalla parte civile per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale, atteso che tale obbligo, conformemente ad un'interpretazione costituzionalmente orientata del disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve essere posto in correlazione al principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", valevole in funzione della condanna e non dell'assoluzione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 6501 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

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