Cass. civ. n. 12258 del 09 maggio 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Condizioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c. - Ammissibilità - Fattispecie.


Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, del giudizio di usucapione introdotto dal convenuto dopo la sentenza di primo grado).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9470 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 42
Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Costituzione art. 111

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