Cass. civ. n. 12269 del 9 maggio 2023
Testo massima n. 1
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
D.lgs. n. 149 del 2015 - Soppressione delle Direzioni territoriali del lavoro - Rapporti giuridici pendenti alla data del 1° gennaio 2017 - Legittimazione processuale dell’Ispettorato territoriale del lavoro - Sussistenza - Fattispecie.
A seguito della soppressione delle Direzioni territoriali del lavoro - disposta dal d.lgs. n. 149 del 2015 e da successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - con effetto dal 1° gennaio 2017, la legittimazione processuale relativa ai rapporti giuridici, concernenti le sanzioni amministrative già irrogate, pendenti alla menzionata data spetta alle sedi dell'Ispettorato territoriale del lavoro, succedute, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., alle predette Direzioni territoriali, in virtù del citato d.lgs. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, avverso la pronunzia di accoglimento dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione territoriale del lavoro, sul presupposto che la legittimazione processuale spettasse al Ministero del lavoro).
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