Cass. pen. n. 1227 del 20 novembre 2024

Testo massima n. 1


FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Sospensione del processo e del corso della prescrizione ex art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 - Ambito di applicazione - Individuazione - Ragioni.


In tema di reati tributari, la sospensione del processo e del corso della prescrizione, prevista, in pendenza dell'istanza di "rateizzazione" del debito tributario, dall'art. 13, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trova applicazione in tutti i casi in cui l'estinzione di tale debito consegue al suo pagamento dilazionato, con cadenze scaglionate nel tempo, essendo funzionale a consentire all'imputato di fruire delle cause di non punibilità disciplinate dall'art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. citato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 5288 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

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