Cass. civ. n. 12272 del 09 maggio 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Divieto di tener conto delle assenze ex d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - Conoscenza del datore di lavoro della causa dell'assenza - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.


In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il divieto di computo delle assenze stabilito dall'art. 26, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, opera oggettivamente, a prescindere dalla conoscenza che il datore di lavoro abbia della causa dell'assenza, sia in quanto l'esistenza di una siffatta condizione per l'applicabilità dello scomputo introdurrebbe surrettiziamente un requisito aggiuntivo non previsto dalla legge, sia in quanto il legislatore, tacendo sulla conoscenza soggettiva del datore, ha evidentemente ritenuto - nel bilanciamento degli opposti interessi - di dare prevalenza a quello del lavoratore ammalato per ragioni riconducibili alla situazione eccezionale di emergenza pandemica, considerando, per converso, recessiva la tutela dell'affidamento datoriale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5413 del 2003

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 26
Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.

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