Cass. civ. n. 1228 del 17 gennaio 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO Patto di famiglia - Revocatoria ex art. 2901 c.c. - Litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.


Nel giudizio di revocatoria del patto di famiglia ex art. 768-bis c.c. sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari, salvo che gli stessi abbiano partecipato al contratto e rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore mediante il pagamento da parte degli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. c.c.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2901
Cod. Civ. art. 768 bis
Cod. Civ. art. 536

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