Cass. civ. n. 12291 del 09 maggio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione - Errore di fatto - Rimedio impugnatorio - Condizioni - Non imputabilità dell'errore revocatorio al ricorrente - Rilevanza - Esclusione.


In tema di revocazione, l'art. 395, n. 4, c.p.c. non subordina l'ammissibilità del rimedio impugnatorio alla non imputabilità dell'errore revocatorio alla parte che si avvale di tale rimedio, in quanto la disposizione normativa non richiede la ricorrenza di detta condizione, circoscrivendo la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sull'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29297 del 2024

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

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