Cass. civ. n. 12293 del 09 maggio 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Art. 58, lett. b), c.c.n.l. addetti all'industria delle calzature - Obbligo datoriale di informare il lavoratore un mese prima della scadenza del termine - Natura - Conformazione del potere di licenziamento - Equiparazione della ritardata informazione a quella omessa - Ragioni.


In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la previsione dell'obbligo datoriale di informare il lavoratore un mese prima della scadenza del termine, contenuta nell'art. 58, lett. b), del c.c.n.l. addetti all'industria delle calzature, conforma - al pari dell'arco temporale massimo di comporto - l'esercizio del potere di licenziamento, dovendosi interpretare il silenzio della norma collettiva per l'ipotesi della tardività di tale comunicazione nel senso della equiparazione del ritardo alla omissione dell'informazione, in quanto il superamento del termine concordemente pattuito dalle parti sociali in relazione all'obbligo di tenere una condotta o compiere un determinato atto deve essere inteso come valutazione di intrinseca inadeguatezza a soddisfare detto obbligo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13491 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Contr. Coll. 21/06/2021 art. 58

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