Cass. pen. n. 12294 del 25 febbraio 2025
Testo massima n. 1
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - Ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Ricorso per cassazione dell'indagato - Possibilità - Condizioni - Precedente opposizione - Necessità - Opposizione presentata dalla persona offesa - Irrilevanza.
L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile dall'indagato con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., solo a condizione che egli abbia preventivamente proposto opposizione ai sensi dell'art 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. non potendosi giovare dell'opposizione eventualmente presentata dalla persona offesa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1
Costituzione art. 111 com. 7
Cod. Pen. art. 131 CORTE COST.