Cass. pen. n. 12294 del 25 febbraio 2025

Testo massima n. 1


INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE


Ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Ricorso per cassazione dell'indagato - Possibilità - Condizioni - Precedente opposizione - Necessità - Opposizione presentata dalla persona offesa - Irrilevanza.


L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile dall'indagato con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., solo a condizione che egli abbia preventivamente proposto opposizione ai sensi dell'art 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. non potendosi giovare dell'opposizione eventualmente presentata dalla persona offesa.

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Riferimenti normativi

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1
Costituzione art. 111 com. 7
Cod. Pen. art. 131 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. pen. n. 36468/2023

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