Cass. civ. n. 12300 del 7 maggio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE


Lavoratori con contratto di formazione e lavoro poi trasformato in contratto a tempo indeterminato - Contrattazione cedente - Disciplina dell'appalto illecito - Inapplicabilità - Effetto liberatorio dei pagamenti effettuati dal cessionario ai lavoratori ceduti - Insussistenza. collettiva nazionale - Mancata attribuzione di istituti retributivi non correlati all'anzianità di servizio - Legittimità - Fattispecie in tema di cd. elemento di riordino del sistema retributivo.


Non integrano violazione dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio. (Nella specie, la S.C. ha affermato che legittimamente i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dell'ATAC s.p.a. erano stati esclusi dalla fruizione dell'elemento di riordino del sistema retributivo - cd. E.R.S. -, in quanto emolumento non correlato all'anzianità di servizio).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1362
Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 com. 5 CORTE COST.
Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Contr. Coll. 02/03/2000

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