Cass. civ. n. 12305 del 09 maggio 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE Assegnazione della casa familiare - Alienazione dell’immobile - Diritto di prelazione in capo al coniuge assegnatario - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.


In tema di assegnazione della casa familiare, in caso di alienazione dell'immobile non sussiste in capo al coniuge assegnatario alcun diritto di prelazione modellato sulla falsariga di quello di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della l. n. 431 del 1998, poiché la tutela degli interessi, prioritariamente dei figli alla stabilità dell'abitazione, sottesi alla predetta assegnazione è soddisfatta in modo adeguato dal regime di trascrivibilità del provvedimento con il quale essa è disposta, nonché in modo proporzionato, rispetto alla tutela di altri interessi concomitanti, garantiti e tutelati in caso di compravendita, mediante la provvista monetaria costituita dal corrispettivo della stessa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27996 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 115 quater
Cod. Civ. art. 337 sexies
Legge 09/12/1998 num. 431 art. 3 com. 1 lett. G

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