Cass. civ. n. 11742 del 15 maggio 2013

Testo massima n. 1


L'acquisto per accessione delle opere in favore del proprietario del suolo, ai sensi dell'art. 934 cod. civ., si realizza istantaneamente, senza che occorra alcuna manifestazione di volontà di questo volta a ritenere quanto edificato sul proprio terreno, costituendo invece la manifestazione di volontà acquisitiva del medesimo proprietario condizione per l'insorgere dell'obbligo di pagamento dell'indennità prevista dall'art. 936, secondo comma, cod. civ.

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