Cass. civ. n. 12353 del 09 maggio 2023

Testo massima n. 1


NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali - Mancata restituzione delle azioni e dividendi da parte del fiduciario - Applicabilità della disciplina del possesso di buona fede - Esclusione - Applicabilità della disciplina dei contratti - Sussistenza - Conseguenze.


In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, al fiduciario che non restituisca le azioni una volta richiesto dal fiduciante e non riversi al medesimo i dividendi azionari percepiti è inapplicabile il regime degli artt. 1147 e 1148 c.c. sul possesso di buona fede della cosa, risolvendosi per intero la vicenda nell'ambito della disciplina delle obbligazioni e dei contratti, onde il fiduciario è tenuto a pagare quanto ricevuto a titolo di dividendi sin dal momento in cui li abbia riscossi dalla società, e, sugli stessi, sono altresì dovuti gli interessi di pieno diritto dallo stesso momento, o, in presenza di una domanda in tal senso limitata ex art. 99 c.p.c., dal giorno della messa in mora.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17785 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1322
Cod. Civ. art. 1372
Cod. Civ. art. 1147
Cod. Civ. art. 1148
Cod. Proc. Civ. art. 99

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