Cass. pen. n. 12361 del 14 novembre 2023

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Liberazione condizionale - Soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991 - Deroghe al regime ordinario - Oggetto - Condizioni di ammissibilità - Sussistenza - Presupposti applicativi - Esclusione.


In tema di liberazione condizionale, la facoltà di riconoscere il beneficio a soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge 15 marzo 1991, n. 82, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 19818 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Legge 15/03/1991 num. 82 art. 1
Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies
Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14

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