Cass. civ. n. 12365 del 7 maggio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
Giudizio per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. - Giudizio di rinvio - Differenze - Domanda riconvenzionale attinente al merito della causa - Esclusione - Fattispecie in tema di giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello del rinvio.
Il giudizio previsto dall'art. 389 c.p.c. soddisfa l'esigenza dell'interessato di conseguire, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata; ne deriva che l'oggetto di tale giudizio è esclusivamente rivolto ad ottenere effetti restitutori o ripristinatori, a differenza del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., che ha invece ad oggetto la definitiva statuizione dei rapporti di dare e avere tra le parti. (Nella specie, relativa ad un giudizio per le restituzioni promosso dopo la mancata riassunzione di quello di rinvio, la S.C. ha confermato la statuizione di merito di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con l'azione restitutoria).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 389
Cod. Proc. Civ. art. 392
Cod. Civ. art. 2033