Cass. civ. n. 12381 del 9 maggio 2023

Testo massima n. 1


SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA


Fondi o parte di un fondo in comunione - Situazione di oggettiva subordinazione - Servitù in favore di uno dei comunisti - Sussistenza - Esclusione - Costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia - Ammissibilità.


Quando due fondi o due parti di un fondo appartenenti a più proprietari in comunione siano posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente "de facto" al contenuto proprio di una servitù, non può configurarsi l'esercizio di una servitù in favore di uno dei comunisti, ostandovi il principio "nemini res sua servit" e si può, piuttosto, determinare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ove tale situazione sussista al momento dello scioglimento della comunione con divisione di due fondi e non emerga una manifestazione di volontà dei condividenti impeditiva della costituzione della servitù stessa.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1158
Cod. Civ. art. 1100
Cod. Civ. art. 1116
Cod. Civ. art. 1068
Cod. Civ. art. 1061
Cod. Civ. art. 1062

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Precedenti: Cass. civ. n. 5699/2001

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