Cass. civ. n. 12395 del 10 maggio 2025
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Formazione stato passivo - Eccezione revocatoria ordinaria - Proponibilità da parte del liquidatore in via incidentale - Sussistenza - Fondamento.
In tema di sovraindebitamento, nell'ambito del sub-procedimento di formazione del passivo disciplinato dall'art. 14-octies della l. n. 3 del 2012, il liquidatore può sollevare in via incidentale l'eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum", atteso che l'art. 14-decies, comma 2, della l. n. 3 del 2012 (integrato dal d.l. n.137 del 2020, conv. con mod. dalla l.n.176 del 2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore) riconosce al liquidatore il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 octies CORTE COST.
Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 decies com. 2 CORTE COST.
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 4 ter CORTE COST.
Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 2901