Cass. civ. n. 12398 del 07 maggio 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE Imposta di registro - Regime applicabile alla caparra penitenziale - Necessità del suo esercizio - Diversa aliquota in presenza di quietanza - Riconducibilità all'imposta principale - Conclusione contratto - Acconto o saldo del corrispettivo.


In tema di imposta di registro, la caparra penitenziale, a cui è applicabile l'art. 28 del d.P.R. 131 del 1986, in ragione della produzione degli stessi effetti della risoluzione, è soggetta, rispetto all'ammontare previsto quale corrispettivo del recesso, all'applicazione della aliquota del 3%, di cui all'art. 9 della parte prima della tariffa del d.P.R. citato, solo al momento del suo eventuale esercizio e dello scioglimento del vincolo contrattuale riconducibile alla clausola contrattuale, salva l'ipotesi in cui il corrispettivo è oggetto di quietanze, per cui è applicabile l'aliquota dello 0,5%, di cui all'art. 6 della parte prima della tariffa dello stesso d.P.R., e quella per la quale il diritto di recesso non è esercitato e la somma corrisposta a titolo di caparra penitenziale si traduce in un acconto o saldo del prezzo, con l'imputazione dell'imposta pagata a quella principale dovuta per la stipulazione del contratto definitivo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3954 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1386
Cod. Civ. art. 1373 com. 3
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 9
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 28

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