Cass. pen. n. 35187 del 21 ottobre 2002
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune consistente nell'avere agito con crudeltà verso le persone, non è necessario che l'azione del colpevole sia diretta contro la vittima, essendo sufficiente che essa sia indirizzata verso una o più persone, anche diverse dalla vittima, purché si concreti in un quid pluris rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato, in quanto proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia e l'insensibilità a ogni richiamo umanitario.
Testo massima n. 2
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune di aver commesso il fatto con abuso di ospitalità, deve considerarsi ospite chi è accolto, anche occasionalmente, saltuariamente o momentaneamente, nella sfera domestica di altra persona o in luogo da questa destinato all'esplicazione delle attività della vita privata con il suo consenso.
Testo massima n. 3
Gli atti dei quali il perito può prendere cognizione non sono soltanto quelli già inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ma anche quelli dei quali la legge prevede l'acquisizione a tale fascicolo e cioè anche quegli atti di cui non è esclusa, in astratto, la possibilità di inserimento in esso durante tutto il corso del giudizio, anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico peritale, di ufficio, a richiesta di parte o a seguito di contestazioni. (Fattispecie concernente l'esecuzione di una perizia psichiatrica disposta nelle forme dell'incidente probatorio, in riferimento alla quale la Corte, premessa l'operatività delle regole stabilite per l'assunzione delle prove in dibattimento, stante il rinvio di cui all'art. 401, comma 5, c.p.p., ha ritenuto che legittimamente il perito avesse preso cognizione delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso delle indagini preliminari, nonché del contenuto delle intercettazioni ambientali, in quanto si trattava di atti suscettibili di essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento).
Testo massima n. 4
Il giudizio abbreviato, pur incidendo sulla misura della pena, non è istituto di diritto sostanziale e, pertanto, non può trovare aplicazione, riguardo ad esso, la disciplina dettata dall'art. 2, commi secondo e terzo, c.p. in materia di sucessione di leggi penali nel tempo.
Testo massima n. 5
Il perito non ha l'obbligo di documentare l'attività da lui svolta, essendo egli soltanto tenuto, ai sensi dell'art. 230, comma 2, c.p.p., a dare atto, nella «relazione» delle eventuali osservazioni e riserve formulate dai consulenti di parte. (Nella specie, in applicazione di tale principio, trattandosi di perizia psichiatrica, la Corte ha escluso che il perito avesse l'obbligo di conservare la documentazione afferente i colloqui da lui avuti con il periziando, specificando che questi ultimi non possono essere paragonati né all'esame delle parti né alla richiesta di notizie previsti, rispettivamente, dal secondo e dal terzo comma dell'art. 228 c.p.p., in quanto diretti ad accertare non il reale svolgimento dei fatti, ma soltanto il modo in cui il fatto oggetto dell'imputazione è stato percepito dal periziando e le ragioni del suo agire).