Cass. pen. n. 4136 del 4 dicembre 1991
Testo massima n. 1
La formulazione dell'art. 296 della legge doganale prevede che la recidiva in contrabbando ha una connotazione autonoma rispetto a quella di cui all'art. 99 c.p. in quanto è obbligatoria e non facoltativa e va considerata come una particolare circostanza aggravante soggettiva siccome inerente alla persona del colpevole. Tale principio è valido ed operante anche nel vigore del nuovo codice di rito il cui art. 4 ripropone un'esclusione riferibile alla recidiva comune di cui all'art. 99 c.p. e non rileva sulla ripartizione della cognizione dei reati finanziari tra pretore e tribunale a norma dell'art. 21, L. n. 4/1929 come modificato dall'art. 10 L. n. 400/1984. (Fattispecie in tema di risoluzione di conflitto di competenza attribuita al tribunale cui spetta la cognizione dei reati finanziari puniti con la reclusione).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi