Cass. pen. n. 12457 del 08 febbraio 2024

Testo massima n. 1


CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE - Reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. - Assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - Applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida - Obbligo di motivazione - Contenuto - Fattispecie.


In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sua sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che, in base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell'imputato altamente pericoloso per la vita e per l'incolumità delle persone. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in motivazione alla "gravità della condotta", in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 13882 del 2020

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST.
Cod. Strada art. 218
Cod. Strada art. 222 CORTE COST.

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