Cass. civ. n. 5248 del 21 aprile 2000

Testo massima n. 1


La disciplina del termine di cui all'art. 244 c.c. conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 1985 — che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 244 c.c. nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie — è applicabile non soltanto nell'ipotesi in cui si proponga l'azione di disconoscimento del figlio nato dopo i centottanta giorni dal matrimonio deducendo l'adulterio quale condizione d'ammissibilità ai sensi dell'art. 235, n. 3 c.c., ma anche in quella di esercizio dell'azione di cui all'art. 233 c.c., nell'ambito del quale l'asserito «adulterio» all'epoca del concepimento costituisce di per sè il fatto costitutivo della pretesa.

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