Cass. civ. n. 12470 del 09 maggio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. - Comunicazione dell'Agenzia delle entrate sull'esistenza di rapporti finanziari nell'anagrafe tributaria - Prova presuntiva di crediti del debitore nei confronti dell'intermediario - Esclusione - Fondamento.


In tema di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c., la comunicazione dell'Agenzia delle entrate sull'esistenza di rapporti censiti nell'archivio dei rapporti finanziari non costituisce prova presuntiva della sussistenza di crediti del debitore nei confronti dell'intermediario, in quanto - essendo inserite nell'apposita sezione della banca dati dell'anagrafe tributaria eterogenee notizie relative ai flussi di denaro veicolati dai contribuenti attraverso il circuito bancario e, più in generale, finanziario - la predetta comunicazione non specifica se il rapporto intrattenuto dal soggetto a cui l'interrogazione si riferisce è attivo o passivo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12439 del 2021

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 492 bis
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 155
DPR 29/09/1973 num. 605 art. 7 com. 6

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