Cass. civ. n. 12473 del 09 maggio 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Potere-dovere del giudice dell'esecuzione di esaminare "ex officio" l'opponibilità di titoli di godimento –Sussistenza – Fasi processuali - Finalità - Fondamento.
In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di esaminare "ex officio" i titoli di godimento eventualmente opponibili alla procedura, sia nel momento in cui provvede a determinare il prezzo-base dell'immobile o a dare, doverosamente, indicazioni ai potenziali acquirenti sul suo stato di occupazione (circostanza che incide sul valore del cespite), sia, soprattutto, quando è chiamato ad emettere l'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., provvedimento che, ovviamente, non va emanato in caso di ritenuta opponibilità del titolo vantato dal terzo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2929
Cod. Proc. Civ. art. 560