Cass. civ. n. 12473 del 09 maggio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Potere-dovere del giudice dell'esecuzione di esaminare "ex officio" l'opponibilità di titoli di godimento –Sussistenza – Fasi processuali - Finalità - Fondamento.


In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di esaminare "ex officio" i titoli di godimento eventualmente opponibili alla procedura, sia nel momento in cui provvede a determinare il prezzo-base dell'immobile o a dare, doverosamente, indicazioni ai potenziali acquirenti sul suo stato di occupazione (circostanza che incide sul valore del cespite), sia, soprattutto, quando è chiamato ad emettere l'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., provvedimento che, ovviamente, non va emanato in caso di ritenuta opponibilità del titolo vantato dal terzo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9877 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2923
Cod. Civ. art. 2929
Cod. Proc. Civ. art. 560

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