Cass. civ. n. 12473 del 8 maggio 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO - DELL'OBBLIGATO
Istanza di estromissione ex art. 109 c.p.c. previo deposito della somma dovuta - Sottrazione del debitore agli effetti della mora debendi - Sussistenza - Fattispecie.
La presentazione dell'istanza di estromissione ex art. 109 c.p.c. con richiesta di emanazione di un provvedimento di sequestro liberatorio sottrae il debitore istante dagli effetti della mora debendi, implicando la manifestazione della volontà di corrispondere la sorte capitale in favore della parte che risulterà averne diritto all'esito del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva fatto arrestare la decorrenza degli interessi moratori dalla data in cui la parte debitrice aveva proposto l'istanza di estromissione dal giudizio, previo deposito della somma dovuta).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 109
Cod. Proc. Civ. art. 687
Cod. Civ. art. 1219