Cass. civ. n. 12474 del 11 maggio 2025
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI CREDITI - IN GENERE
Fondi comuni di investimento - Legittimazione degli investitori a impugnare le deliberazioni prese dall’assemblea degli investitori - Sussistenza - Modalità.
In tema di fondi comuni di investimento, sussiste la legittimazione degli investitori a impugnare le deliberazioni prese dall'assemblea degli investitori, alle condizioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c., o a quelle speciali eventualmente previste dal regolamento di funzionamento del fondo medesimo.
Riferimenti normativi
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 36
Cod. Civ. art. 2377
Cod. Civ. art. 2379